Dal 22 maggio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sul Permesso unico di lavoro, introdotte dal D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, in recepimento della direttiva europea UE 2024/1233.
È importante chiarire subito un punto fondamentale: non si tratta di una sanatoria e non è una procedura straordinaria di regolarizzazione. Le nuove norme non aprono un canale speciale per regolarizzare la presenza in Italia, ma intervengono sui tempi, sulle modalità di rilascio e rinnovo e sulle informazioni contenute nel permesso unico di lavoro.
A chi è rivolto il permesso unico di lavoro
Il Permesso unico di lavoro riguarda i cittadini di Paesi terzi che soggiornano o fanno ingresso in Italia per svolgere attività lavorativa regolare, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
La nuova disciplina punta a rendere più chiari e certi i tempi amministrativi, rafforzando al tempo stesso la tutela dei lavoratori stranieri e il loro diritto a ricevere informazioni corrette e tempestive.
Rilascio dopo il primo ingresso
Una delle principali novità riguarda il rilascio del permesso dopo l’ingresso in Italia. Una volta completata la domanda, il Permesso unico di lavoro dovrà essere rilasciato dalla Questura entro 30 giorni.
Il procedimento complessivo per ingresso e lavoro resta articolato in due fasi:
60 giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro;
30 giorni per il successivo rilascio del Permesso unico di lavoro.
Il procedimento complessivo arriva quindi a 90 giorni.
Rinnovi e permessi ordinari
Per i rinnovi dei permessi e per i permessi ordinari, nei casi in cui non sia richiesto il nulla osta, il termine viene portato a 90 giorni.
Di conseguenza, anche il cittadino straniero potrà presentare la richiesta di rinnovo entro 90 giorni prima della scadenza del titolo di soggiorno.
Più informazioni sul permesso elettronico
Il nuovo permesso elettronico recherà la dicitura “perm. unico lavoro” e conterrà informazioni aggiuntive relative alle condizioni di lavoro, ai diritti e alle garanzie procedurali previste per i lavoratori e per i loro familiari.
È previsto inoltre un obbligo di informazione a carico dei datori di lavoro, che dovranno comunicare tempestivamente al cittadino straniero le informazioni relative all’iter del nulla osta, compreso l’eventuale esito negativo della domanda.
I permessi esclusi
La nuova disciplina sul Permesso unico di lavoro non si applica ad alcune tipologie di permesso di soggiorno che, pur potendo consentire lo svolgimento di attività lavorativa, non rientrano nel campo di applicazione del permesso unico.
Tra i casi esclusi rientrano:
lavoro autonomo; investitori; dirigenti e personale altamente specializzato; lavoratori marittimi; lavoratori distaccati per appalto; ex dipendenti di imprese italiane; nomadi digitali e lavoratori da remoto; persone collocate alla pari; personale sanitario al seguito di delegazioni sportive; lavoratori marittimi chiamati per l’imbarco; trasferimenti intra-societari; titolari di permesso ICT rilasciato da altro Stato membro; protezione temporanea; studenti, tirocinanti e ricercatori di lavoro; protezione sociale; vittime di violenza domestica o caporalato; protezione speciale; motivi di salute per patologie gravi; calamità eccezionali; familiari di minori per gravi motivi; cure mediche; motivi religiosi, residenza elettiva, cittadinanza o apolidia.
ANOLF al fianco delle persone
Per ANOLF è fondamentale fornire un’informazione chiara e corretta, evitando equivoci o false aspettative. Le nuove norme rappresentano un intervento sui procedimenti amministrativi relativi al Permesso unico di lavoro, ma non costituiscono una sanatoria.
Le strutture ANOLF continueranno a garantire informazione, orientamento e assistenza alle persone interessate, accompagnandole nella comprensione delle nuove disposizioni e nella verifica della propria situazione.
Per dubbi o necessità di supporto, è possibile rivolgersi agli sportelli territoriali ANOLF.
ANOLF. Vicini alle persone, ogni giorno.

