Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le FAQ relative all’Assegno di Inclusione (ADI), fornendo importanti chiarimenti sull’accesso alla misura da parte dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”.

Le indicazioni riguardano, in particolare, i permessi rilasciati ai sensi degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto legislativo n. 286/1998, Testo Unico sull’Immigrazione, e riprendono quanto previsto dalla Circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026.

I permessi interessati sono:

  • permesso per motivi di protezione sociale, previsto dall’articolo 18 del Testo Unico Immigrazione;
  • permesso per vittime di violenza domestica, previsto dall’articolo 18-bis;
  • permesso per vittime di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita, previsto dall’articolo 18-ter.

Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante perché riguarda persone che vivono situazioni di forte vulnerabilità e che necessitano di strumenti concreti di protezione, inclusione sociale e sostegno all’autonomia.

Secondo quanto precisato, ai fini dell’accesso all’Assegno di Inclusione, per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” non si applicano i requisiti ordinari relativi a cittadinanza, soggiorno, residenza, reddito e patrimonio. Restano comunque fermi gli altri adempimenti previsti dalla disciplina dell’ADI, compresa la presentazione della domanda secondo le modalità previste e la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare sulla piattaforma SIISL.

Le FAQ ministeriali chiariscono inoltre le modalità di calcolo dell’importo spettante, la durata della prestazione e il percorso successivo all’accoglimento della domanda. Dopo il riconoscimento del beneficio, infatti, i beneficiari sono tenuti a seguire il percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto dalla normativa, in raccordo con i servizi sociali competenti e tenendo conto di eventuali programmi di protezione, assistenza o presa in carico già attivati.

Un passaggio importante riguarda il primo incontro con i servizi sociali, che deve avvenire entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale. In assenza di convocazione, il beneficiario può comunque presentarsi autonomamente ai servizi competenti. Il mancato svolgimento dell’incontro nei termini previsti può comportare la sospensione dell’erogazione fino all’avvenuta comunicazione dell’incontro.

ANOLF valuta positivamente questi chiarimenti, che rappresentano un passo importante per rendere più effettivo l’accesso alle misure di inclusione per persone titolari di permessi collegati a condizioni di vulnerabilità, sfruttamento, violenza o protezione sociale.

Come associazione impegnata da sempre nella tutela dei cittadini stranieri, nella promozione dei diritti e nel contrasto a ogni forma di marginalità, ANOLF continuerà a seguire con attenzione l’applicazione di queste disposizioni, offrendo informazione, orientamento e supporto attraverso la propria rete territoriale.

Gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione dedicata alle FAQ sull’Assegno di Inclusione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fonte: integrazionemigranti.gov.it

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