L’INPS, con la Circolare n. 58 del 20 maggio 2026, ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di accesso all’Assegno di Inclusione – ADI per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, ai sensi degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo Unico Immigrazione.

Si tratta di una novità di particolare rilievo per persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità, tra cui vittime di grave sfruttamento, tratta, violenza domestica o intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo.

La circolare chiarisce che tali soggetti possono accedere all’ADI con specifiche agevolazioni rispetto alla disciplina ordinaria. In particolare, per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” non si applicano alcuni requisiti normalmente richiesti per ottenere la misura.

Non sono infatti richiesti:

  • il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • la residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
  • i requisiti economici ordinari relativi a ISEE, reddito familiare e patrimonio.

Questo significa che i titolari di tali permessi non sono obbligati a presentare la DSU/ISEE per accedere all’Assegno di Inclusione, salvo nei casi in cui la dichiarazione sia utile per attestare la composizione del nucleo familiare o la presenza di un contratto di locazione.

L’accesso alla misura riguarda, in particolare, i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato per:

protezione sociale, nei casi previsti dall’articolo 18 del Testo Unico Immigrazione;

vittime di violenza domestica, ai sensi dell’articolo 18-bis;

vittime di sfruttamento lavorativo o intermediazione illecita, ai sensi dell’articolo 18-ter, con particolare riferimento anche alle situazioni riconducibili al caporalato.

Restano comunque validi alcuni obblighi e condizioni previsti dalla normativa generale. Il beneficiario deve soggiornare effettivamente in Italia per tutta la durata della prestazione, deve rispettare gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’INPS e deve partecipare ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa previsti.

La misura non può essere riconosciuta a chi è ospitato in strutture a totale carico pubblico, poiché in tali casi la normativa esclude l’accesso all’ADI.

La domanda può essere presentata direttamente dall’interessato attraverso il sito INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS, oppure tramite Patronato o CAF. Non sono considerate valide le domande presentate attraverso soggetti diversi dagli intermediari autorizzati.

Per questa specifica categoria di beneficiari, il modello di domanda ADI viene integrato con apposite autodichiarazioni relative alla tipologia di permesso di soggiorno, alla data di rilascio e scadenza, all’eventuale richiesta di rilascio o rinnovo e alla composizione del nucleo familiare.

Nel caso in cui non venga presentata la DSU, la composizione del nucleo familiare e l’eventuale contratto di locazione devono essere comunicati attraverso il modello:

“ADI-Com Casi speciali – Assegno di Inclusione. Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18-bis e 18-ter TUI”.

In fase di prima applicazione, il modello può essere scaricato dal sito INPS, compilato in formato cartaceo e trasmesso alla PEC:

dc.inclusioneefamiglia@postacert.inps.gov.it

Un altro aspetto importante riguarda la durata della prestazione. L’Assegno di Inclusione non può essere riconosciuto per un periodo superiore alla durata del permesso di soggiorno per “casi speciali”. In caso di rinnovo del permesso, la prestazione potrà proseguire nei limiti previsti dalla normativa. Se invece il permesso viene convertito in un’altra tipologia di titolo di soggiorno, la domanda ADI presentata sulla base del permesso per “casi speciali” decade e l’interessato potrà presentare una nuova domanda secondo le regole ordinarie.

Durante il periodo di fruizione della misura, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all’INPS eventuali variazioni rilevanti, come modifiche del nucleo familiare, variazioni del contratto di locazione, interruzione del soggiorno in Italia, ingresso o uscita da strutture a carico pubblico o altre condizioni che possano incidere sul diritto alla prestazione.

ANOLF invita le persone interessate a rivolgersi alle strutture territoriali, per ricevere informazioni corrette e un adeguato accompagnamento nella verifica dei requisiti e nella presentazione della domanda.

Questa misura rappresenta un importante strumento di sostegno e inclusione per persone che vivono situazioni di particolare fragilità. Per ANOLF, garantire informazione, orientamento e accompagnamento significa contribuire concretamente alla tutela dei diritti, alla dignità delle persone e alla costruzione di percorsi reali di inclusione sociale e lavorativa.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle strutture ANOLF territoriali.

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